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Roma, 12 gennaio 2015

 

Circolare n. 8/2015

 

Oggetto: Autotrasporto – I controlli su strada dopo l’abolizione della Scheda di Trasporto – Nota Ministero dell’Interno prot.300/A/9221/14/108/44 del 31.12.2014.

 

La Direzione della Polizia Stradale ha fornito ai propri uffici le istruzioni per i controlli su strada alla luce della soppressione della Scheda di Trasporto avvenuta, com’è noto, dall’inizio di quest’anno (art.1 comma 247 lettera c Legge 23.12.2014, n.190).

 

La Nota conferma che non può più essere chiesta l’esibizione della Scheda di trasporto e dei documenti equipollenti ai fini del controllo della corresponsabilità committente-vettore sulle violazioni al Codice della Strada (eccesso di velocità, mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, sovraccarico, irregolare sistemazione del carico).

 

Quel controllo avverrà ora solo sulla base del contratto scritto con data certa che non deve contenere istruzioni incompatibili col rispetto delle norme del CdS. Come già nel passato, il contratto deve trovarsi a bordo del mezzo, ovvero deve essere esibita una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che attesti l’esistenza di un contratto scritto con data certa.

 

Resta fermo che, qualora il trasporto avvenga sulla base di un contratto verbale, per non incorrere nella corresponsabilità il committente deve redigere per iscritto istruzioni sull’esecuzione di ogni singolo trasporto che siano compatibili col rispetto del CdS. Tali istruzioni devono trovarsi a bordo del mezzo.

 

Resta inoltre fermo l’obbligo di avere a bordo i documenti vigenti in base alle altre normative (es. DDT in base alla normativa fiscale della fatturazione differita; documenti doganali; documenti per trasporto rifiuti; ecc.).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.239/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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